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Sez. 3, Sentenza n. 12579 del 08/05/2024 (Rv. 670935-01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO IN CAUSE INSCINDIBILI | Ricorso per cassazione - "Atto di integrazione del contraddittorio" ex art. 371-bis c.p.c. - Contenuto - Ricorso originario nella sua interezza - Necessità - Diversa intestazione - Mancanza - Incidenza sull’idoneità dell’atto a realizzare la scopo - Insussistenza.
Stato
decisa il 2024-05-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/670935-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO IN CAUSE INSCINDIBILI

L'"atto di integrazione del contraddittorio" davanti alla Corte di cassazione, di cui all'art. 371-bis c.p.c., deve corrispondere, a pena di inammissibilità, al ricorso originario nella sua interezza - con l'eventuale aggiunta delle difese successivamente depositate - sia pure con la diversa intestazione richiesta dalla norma del codice, la cui mancanza, nondimeno, non incide sulla sostanziale idoneità dell'atto a realizzare il suo scopo.

Cod. Proc. Civ. art. 371 bis, Cod. Proc. Civ. art. 156 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)