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Sez. U, Ordinanza n. 6329 del 23/04/2012 (Rv. 622260 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO IN CAUSE INSCINDIBILI | Modalità - Notifica di un atto avente il contenuto dell'iniziale ricorso per cassazione - Necessità - Fondamento.
Stato
decisa il 2012-04-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/622260-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO IN CAUSE INSCINDIBILI

Al fine di attuare l'ordine di integrazione del contraddittorio disposto dalla Corte di Cassazione, ai sensi dell'art. 371 bis cod. proc. civ., la parte deve notificare un vero e proprio ricorso che, a pena di inammissibilità, deve riprodurre il contenuto dell'iniziale ricorso per cassazione, dovendosene estendere gli effetti ad altre parti.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 371 bis

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)