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Sez. 6, Sentenza n. 10300 del 13/12/2013 Cc. (dep. 04/03/2014) Rv. 261828 - 01

ATTI PROCESSUALI - TRADUZIONE DEGLI ATTI - IN GENERE | Sentenza - Obbligo di traduzione per lo straniero alloglotta - Insussistenza.
Stato
decisa il 2013-12-13
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/261828-01

ATTI PROCESSUALI - TRADUZIONE DEGLI ATTI - IN GENERE

La sentenza non è compresa tra gli atti rispetto ai quali la legge processuale assicura all'imputato alloglotta, che non conosca la lingua italiana, il diritto alla nomina di un interprete per la traduzione nella lingua a lui conosciuta. (Principio affermato in epoca antecedente all'entrata in vigore del d.lgs.4 maggio 2014, n. 32).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 143, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 544 CORTE COST., Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)