Sez. 1, Sentenza n. 48743 del 25/11/2004 Cc. (dep. 20/12/2004) Rv. 230142 - 01
ATTI PROCESSUALI (Cod. proc. pen. 1988) - TRADUZIONE DEGLI ATTI - IN GENERE | Sentenza - Obbligo di traduzione per lo straniero alloglotta - Insussistenza - Fattispecie.
ATTI PROCESSUALI (Cod. proc. pen. 1988) - TRADUZIONE DEGLI ATTI - IN GENERE
La sentenza non rientra tra gli atti rispetto ai quali grava sull'autorità giudiziaria l'obbligo di traduzione nei confronti dello straniero che non comprenda la lingua italiana. (Fattispecie relativa a incidente di esecuzione con cui si era dedotta la non esecutività della sentenza di condanna, sul rilievo della mancata traduzione in lingua nota al condannato, del relativo avviso di deposito).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 143, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 544 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 546
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)