Sez. 6, Sentenza n. 4929 del 23/11/2006 Ud. (dep. 07/02/2007) Rv. 236409 - 01
SENTENZA - DEPOSITO | Traduzione in lingua nota all'imputato alloglotta - Necessità.
SENTENZA - DEPOSITO
L'imputato alloglotta che non comprenda la lingua italiana ha diritto alla traduzione della sentenza, risultando altrimenti pregiudicato nell'esercizio delle facoltà di proporre impugnazione personalmente o togliere effetto all'impugnazione proposta dal suo difensore. (Nella specie è stata dichiarata la nullità della sentenza impugnata, disponendo la previa notificazione agli imputati della sentenza di primo grado tradotta in lingua madre, per l'eventuale presentazione nel termine di un ulteriore atto di appello). (Vedi Corte cost., sent. n. 10 del 1993 e n. 254 del 2007).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 143 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 571 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 571 com. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)