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Sez. 5 - , Sentenza n. 23068 del 18/05/2020 Ud. (dep. 29/07/2020) Rv. 279412 - 02

PROVE - DISPOSIZIONI GENERALI - DIRITTO ALLA PROVA | Elementi raccolti dal difensore ex art. 391-bis cod. proc. pen.- Obbligo di valutazione da parte del giudice - Sussistenza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2020-05-18
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/279412-02

PROVE - DISPOSIZIONI GENERALI - DIRITTO ALLA PROVA

Il giudice al quale siano presentati gli elementi di prova raccolti dal difensore ai sensi dell'art. 391-bis cod. proc. pen., equiparabili a quelli del pubblico ministero, non può limitarsi ad acquisirli, ma ha l'obbligo di valutarli unitamente a tutte le altre risultanze del procedimento e, ove li disattenda, di esplicitarne le ragioni con adeguato apparato argomentativo. (In applicazione del principio la Corte ha annullato con rinvio la sentenza di condanna per aver la corte di appello omesso di confrontarsi con le prove d'alibi degli imputati, presenti in atti perché oggetto di precedente richiesta, non accolta, di giudizio abbreviato condizionato).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 391 bis CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 438 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)