Sez. 1, Sentenza n. 2424 del 27/02/1992 (Rv. 475974 - 01)
Elezioni - Impugnazioni e ricorsi - Gravami | Consigliere comunale - IneleggibilitĂ - Sentenza - Impugnazione - Giudizio di appello - Ricorso notificato - Deposito in cancelleria oltre il termine di dieci giorni dall'ultima notifica - Conseguenze - Deposito del ricorso nei termini da parte dell'appellato - Effetto sanante - Esclusione.
Elezioni - Impugnazioni e ricorsi - Gravami
Con riguardo al giudizio di appello in materia di ineleggibilitĂ a consigliere comunale, l'onere dell'appellante non solo di depositare in cancelleria il ricorso notificato, ma anche di effettuare tale deposito nel termine di dieci giorni dall'ultima notificazione assurge ad elemento costitutivo dell'impugnazione, con la conseguente inidoneitĂ , in caso di omissione di quest'ultimo adempimento, di un analogo deposito da parte dell' appellato, a sanare ex art. 156 cod. proc. civ. il vizio di proposizione dell'appello cagionato dall'omissione medesima.
Riferimenti normativi: DPR 16/05/1960 num. 570 art. 82 bis CORTE COST., Legge 23/12/1966 num. 1147 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)