Sez. 1, Sentenza n. 4513 del 15/05/1996 (Rv. 497625 - 01)
ELEZIONI - IMPUGNAZIONI E RICORSI - GRAVAMI | Assessore comunale - Ineleggibilità - Sentenza - Impugnazione - Giudizio di appello - Deposito in cancelleria di copia del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza con la prova dell'avvenuta notifica oltre il termine di dieci giorni dall'ultima notifica - Conseguenze.
ELEZIONI - IMPUGNAZIONI E RICORSI - GRAVAMI
Il comma terzo dell'art. 82 bis del d.P.R. n. 570 del 1960 (aggiunto dall'art. 1 della legge n. 1147 del 1966), allorquando dispone che al giudizio di appello avverso le sentenze in materia di ineleggibilità' a consigliere comunale si applicano le norme di procedura ed i termini stabiliti per il giudizio di primo grado, opera un rinvio recettizio a quest'ultima disciplina. Pertanto, nel caso in cui il ricorso non sia stato depositato in cancelleria entro dieci giorni dalla notifica del ricorso stesso e del decreto che fissa l'udienza - come prescritto per il giudizio di primo grado e sanzionato espressamente, a pena di decadenza, dal comma quinto del citato art. 82 - si produce l'improcedibilità (non l'inammissibilità) dell'appello, la quale non può essere sanata neppure dal fatto che l'appellato abbia svolto attività processuale (nella specie, l'appellato aveva chiesto ed ottenuto, prima della scadenza del suddetto termine di dieci giorni, l'anticipazione dell'udienza) e può essere dichiarata anche d'ufficio.
Riferimenti normativi: DPR 16/05/1960 num. 570 art. 82 lett. B CORTE COST., Legge 23/12/1966 num. 1147 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)