Sez. 1, Sentenza n. 792 del 27/01/1997 (Rv. 502045 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - IMPOSTE DI FABBRICAZIONE - OLII VEGETALI E MINERALI | Ingiunzione ex R.D. n. 639 del 1910 - Opposizione - Termine - Termine breve ex art. 18 R.D.L. n. 334 del 1934 - Applicabilità - Termine più lungo concesso in ingiunzione, per il pagamento - Irrilevanza.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - IMPOSTE DI FABBRICAZIONE - OLII VEGETALI E MINERALI
Il decorso del termine di quindici giorni stabilito, per l'opposizione, dall'art. 18 del R.D.L. 28 febbraio 1939, n. 334 sull'imposta sugli oli minerali, preclude, al contribuente, nel caso di mancata opposizione, la possibilità di contestare la pretesa tributaria, trattandosi di termine processuale espressamente dichiarato perentorio dal legislatore. A tal fine è irrilevante che l'ingiunzione notificata dall'Amministrazione contenga l'intimazione a pagare la somma dovuta nel termine di trenta giorni, poiché il termine per pagamento, disciplinato dall'art. 2 del R.D. 14 aprile 1910, n. 639, sulla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, non influisce sul termine per la proposizione della opposizione, ove questo sia espressamente regolato da norme speciali (nella fattispecie, l'ingiunzione, oltretutto, conteneva espresso richiamo all'art. 18 R.D.L. n. 334, cit.).
Riferimenti normativi: Regio Decr. 14/04/1910 num. 639 art. 2, Regio Decr. 14/04/1910 num. 639 art. 3 CORTE COST., Regio Decr. Legge 28/02/1939 num. 334 art. 18 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)