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Sez. L, Sentenza n. 54 del 08/01/1987 (Rv. 449858 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - IMPIEGATO PRIVATO E DI ENTE PUBBLICO ECONOMICO - IN GENERE - OPERAIO - IN GENERE - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE - INQUADRAMENTO DI UN LAVORATORE NELLA CATEGORIA OPERAIA O IMPIEGATIZIA - OMESSA CONSIDERAZIONE DI DETERMINATE MANSIONI DA PARTE DEL CONTRATTO COLLETTIVO APPLICABILE - DISCIPLINA GENERALE IN TEMA DI DISTINZIONE TRA DETTE CATEGORIE - OPERATIVITÀ - APPLICAZIONE ANALOGICA DI CONTRATTI COLLETTIVI PER SETTORI PRODUTTIVI AFFINI - DIVIETO - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1987-01-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/449858-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - IMPIEGATO PRIVATO E DI ENTE PUBBLICO ECONOMICO - IN GENERE - OPERAIO - IN GENERE - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE - INQUADRAMENTO DI UN LAVORATORE NELLA CATEGORIA OPERAIA O IMPIEGATIZIA - OMESSA CONSIDERAZIONE DI DETERMINATE MANSIONI DA PARTE DEL CONTRATTO COLLETTIVO APPLICABILE - DISCIPLINA GENERALE IN TEMA DI DISTINZIONE TRA DETTE CATEGORIE - OPERATIVITÀ - APPLICAZIONE ANALOGICA DI CONTRATTI COLLETTIVI PER SETTORI PRODUTTIVI AFFINI - DIVIETO - FATTISPECIE.*

Allorché determinate mansioni non siano prese in considerazione, ai fini dell'inquadramento nella categoria operaia o impiegatizia, dal contratto collettivo applicabile al rapporto di lavoro, deve farsi ricorso (ai fini dell'inquadramento suddetto) alla disciplina generale in tema di distinzione fra operai ed impiegati, essendo impossibile l'applicazione analogica della disciplina dettata allo stesso fine dalla contrattazione collettiva per settori produttivi affini; e ciò per l'intrinseca natura delle contrattazioni collettive di diritto privato, le quali, come espressioni di ben determinate categorie, non possono incidere, neanche per via indiretta, sulla regolamentazione dei rapporti di lavoro di soggetti appartenenti a categorie diverse, sicché permane in relazione a tali contratti il divieto dettato dall'art. 13 delle preleggi per le norme corporative, in deroga a quanto prevede, invece, per l'interpretazione delle leggi il precedente art. 12. (nella specie, la suprema Corte ha confermato l'impugnata sentenza che, in Mancanza di previsioni al riguardo da parte del contratto collettivo per gli addetti all'industria tessile, aveva riconosciuto la qualifica impiegatizia, anziché operaia, ad una dipendente che aveva svolto mansioni di commessa, con una certa autonomia e capacità decisionale, in un punto-vendita aperto all'interno dello stabilimento di produzione). (V 7519/83, mass n 432114; (V 4871/79, mass n 401494).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2095 CORTE COST., Preleggi art. 12, Preleggi art. 13

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)