Sez. L, Sentenza n. 4871 del 21/09/1979 (Rv. 401494 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - IMPIEGATO PRIVATO E DI ENTE PUBBLICO ECONOMICO - IN GENERE - OPERAIO - DIFFERENZE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - IMPIEGATO PRIVATO E DI ENTE PUBBLICO ECONOMICO - IN GENERE - OPERAIO - DIFFERENZE.*
Le mansioni di operaio e quelle impiegatizie d'ordine, pur potendo queste ultime concretarsi anche in attivita materiali (non manuali, ma strettamente esecutive) e le prime anche in attivita intellettive (ma non integrative o sostitutive di quelle dell'imprenditore), ed essendo entrambe svolte in attuazione delle direttive altrui, senza possibilita di iniziativa e sotto il controllo continuo e quotidiano dell'imprenditore o di altro impiegato di grado superiore, sono peraltro, distinte fra loro per il seguente carattere discriminatorio, e cioe: che le mansioni di impiegato si configurano quando l'opera del lavoratore inerisce al processo organizzativo tecnico- amministrativo dell'impresa, rientrando nell'ambito, ampiamente inteso, di impulso e promozione della stessa e rivestendo un carattere di cooperazione, sia pur lata, dell'attivita imprenditoriale; invece, le mansioni di operaio attengono al solo processo produttivo, in quanto concretantesi in un generico apporto alla funzionalita esterna dell'impresa nell'espletamento del proprio risultato produttivo. (Conf 3388/76, mass n 382172).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2095 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)