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Sez. L, Sentenza n. 981 del 12/02/1990 (Rv. 465269 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - IMPIEGATO PRIVATO - IN GENERE - OPERAIO - IN GENERE - DISTINZIONE TRA LA CATEGORIA OPERAIA E QUELLA IMPIEGATIZIA - CRITERI - INTELLETTUALITÀ O NORMALITÀ DELL'ATTIVITÀ LAVORATIVA - DECISIVITÀ - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1990-02-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/465269-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - IMPIEGATO PRIVATO - IN GENERE - OPERAIO - IN GENERE - DISTINZIONE TRA LA CATEGORIA OPERAIA E QUELLA IMPIEGATIZIA - CRITERI - INTELLETTUALITÀ O NORMALITÀ DELL'ATTIVITÀ LAVORATIVA - DECISIVITÀ - ESCLUSIONE.*

Al fine della distinzione tra la categoria operaia e quella impiegatizia non è decisivo il carattere intellettuale o manuale dell'attività lavorativa svolta, ma il grado di collaborazione del lavoratore con l'imprenditore; pertanto rientra nella categoria operaia la prestazione che inerisce al processo produttivo e che si mantenga nell'ambito della semplice esecuzione senza Esercizio di discrezionalità o di poteri decisionali, ancorché si tratti di attività non manuale, che involga compiti di vigilanza o di controllo su altri operai in ordine ad aspetti meramente esecutivi del lavoro. (V 8513/87, mass n 456040; (V 54/87, mass n 449858).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2095 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)