diritto.io

Sez. 2, Ordinanza n. 10920 del 23/04/2024 (Rv. 671026-01)

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTA' FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE | Equa riparazione - Art. 2, comma 2-sexies, lett. b), l. n. 89 del 2001 - Contumacia - Presunzione iuris tantum di insussistenza del pregiudizio - Prova contraria della sussistenza del patema d'animo - Ammissibilità.
Stato
decisa il 2024-04-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/671026-01

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTA' FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE

Nel caso di contumacia della parte, la presunzione iuris tantum di insussistenza del pregiudizio da irragionevole durata del processo, - prevista dall'art. 2, comma 2-sexies, lett. b), della l. n. 89 del 2001 - può essere superata con la prova contraria relativa alla sussistenza del pregiudizio cagionato dal patema d'animo discendente dalla conoscenza del processo, cui si correla l'interesse alla sua rapida conclusione.

Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2 com. 2 CORTE COST., Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2 com. 2 lett. B CORTE COST., Legge 28/12/2015 num. 208 art. 1 com. 777 lett. D CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)