Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 32027 del 05/11/2021 (Rv. 662811 - 01)
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTA' FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE | Equa riparazione – Presunzione relativa di inesistenza del pregiudizio di durata irragionevole del processo ex art. 2, comma 2-sexies, l. n. 89 del 2001 – Incidenza sull’onere probatorio – Sussistenza - Applicabilità a processi iniziati prima dell’entrata in vigore della l. n. 208 del 2015 – Esclusione – Fondamento.
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTA' FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE
In tema di equa riparazione, la nuova disciplina sancita dall'art. 2, comma 2-sexies, l. n. 89 del 2001, introdotta dalla l. n. 208 del 2015, ha inciso, in particolare, sul riparto dell'onere della
prova in merito al presupposto della sussistenza del pregiudizio da irragionevole durata del processo, introducendo, in favore dell'Amministrazione, una presunzione "iuris tantum" di disinteresse della parte a coltivare il processo. Pertanto, tale disposizione non può trovare applicazione nei processi di equa riparazione già iniziati al momento – 1 gennaio 2016 - della sua entrata in vigore, in quanto la parte verrebbe altrimenti gravata da un onere probatorio al quale, al momento dell'introduzione della lite, non era tenuta.
Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2 com. 2 CORTE COST., Legge 28/12/2015 num. 208 art. 1 com. 999 CORTE COST., Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 1 art. 81, Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 1 art. 82, Preleggi art. 11 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)