Sez. 3, Sentenza n. 6146 del 27/11/1984 (Rv. 437792 - 01)
CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - MIGLIORAMENTI - POTERI DELL'AFFITTUARIO - LIMITI - MUTAMENTO STABILE DELLA DESTINAZIONE ECONOMICA DATA AL FONDO DAL PROPRIETARIO - INAMMISSIBILITÀ.*
CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - MIGLIORAMENTI - POTERI DELL'AFFITTUARIO - LIMITI - MUTAMENTO STABILE DELLA DESTINAZIONE ECONOMICA DATA AL FONDO DAL PROPRIETARIO - INAMMISSIBILITÀ.*
Nell'area di discrezionalità per l'organizzazione e la gestione di una razionale coltivazione del fondo - attribuitagli dall'art. 10 della legge n. 11 del 1971 - l'affittuario, seppure non è tenuto ad attenersi strettamente all'organizzazione colturale iniziale per tutto il periodo in cui si svolge il rapporto, deve tuttavia ispirarsi a criteri di razionalità, adeguarsi alle direttive di programmazione stabilite dalle competenti autorità e, in ogni caso, rispettare la destinazione economica del fondo non attribuendo detta legge allo stesso - neppure per l'ipotesi di miglioramenti effettuati a norma degli artt. 11 e 14 - il potere di trasformare il fondo in deroga al divieto posto dall'art. 1618 cod. civ. e di mutare, quindi, stabilmente la destinazione economica data al bene dal proprietario nell'Esercizio del suo diritto. (V 1391/83, mass n 426205; (V 2841/72, mass n 360545).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1618, Legge 11/02/1971 num. 11 art. 10 CORTE COST., Legge 11/02/1971 num. 11 art. 11 CORTE COST., Legge 11/02/1971 num. 11 art. 14 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)