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Sez. 3, Sentenza n. 2841 del 03/10/1972 (Rv. 360545 - 01)

CONTRATTI AGRARI - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO - GRAVITA - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - ESCLUSIONE - SOSTITUZIONE DELLA COLTIVAZIONE FLOREALE A QUELLA ORTILIZIA PATTUITA - GRAVE INADEMPIMENTO - ESCLUSIONE DELLA PROROGA - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.*
Stato
decisa il 1972-10-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/360545-01

CONTRATTI AGRARI - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO - GRAVITA - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - ESCLUSIONE - SOSTITUZIONE DELLA COLTIVAZIONE FLOREALE A QUELLA ORTILIZIA PATTUITA - GRAVE INADEMPIMENTO - ESCLUSIONE DELLA PROROGA - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.*

A sensi dell'art 4 lettera a) del RD 5 aprile 1945, n 157, la proroga legale dei contratti agrari non e ammessa se il coltivatore si sia reso colpevole di grave inadempimento alla fedelta nell'esecuzione del contratto. Pertanto, la sostituzione alla coltivazione ortilizia di quella floreale, compiuta dall'affittuario, mutando stabilmente la destinazione economica del fondo e violando una espressa clausola contrattuale, che tale sostituzione vieta tassativamente, per quanto rappresenti pur sempre un'attivita agraria, costituisce, tuttavia, un grave inadempimento che impedisce la proroga e legittima la risoluzione del contratto. (V 1031'70 mass n 346575).*

Riferimenti normativi: Legge 05/04/1945 num. 157 art. 4, Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1618, Cod. Civ. art. 1455, Cod. Civ. art. 1615

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)