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Sez. 3, Sentenza n. 1391 del 23/02/1983 (Rv. 426205 - 01)

CONTRATTI AGRARI - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO - IN GENERE - VIOLAZIONE DELL'OBBLIGO CONTRATTUALE DI NON MUTARE LA DESTINAZIONE ECONOMICA DEL FONDO - GRAVE INADEMPIMENTO - CONFIGURABILITÀ.*
Stato
decisa il 1983-02-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/426205-01

CONTRATTI AGRARI - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO - IN GENERE - VIOLAZIONE DELL'OBBLIGO CONTRATTUALE DI NON MUTARE LA DESTINAZIONE ECONOMICA DEL FONDO - GRAVE INADEMPIMENTO - CONFIGURABILITÀ.*

Il potere di iniziativa dell'affittuario, diretto ad adattare alle proprie esigenze l'ordinamento colturale esistente nel momento del suo ingresso nel fondo, incontra un limite nella destinazione economica del fondo stesso, nelle norme della buona tecnica agraria, nella conformità della iniziativa all'interesse della produzione e nella Mancanza di danno economico per il concedente. Costituisce, pertanto, grave inadempimento, che impedisce la proroga e legittima la risoluzione del contratto, la violazione dell'Obbligo contrattuale di non mutare la destinazione economica del fondo, anche se tale sostituzione dia luogo pur sempre ad una attività agraria. (V 1056/76, mass n 379724; (V 2841/72, mass n 360545).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1615, Cod. Civ. art. 1618, Decr. Legge Luogoten. 05/04/1945 num. 157 art. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)