Sez. 3, Sentenza n. 328 del 13/01/2000 (Rv. 532821 - 01)
LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - IMMOBILI ADIBITI AD USO DI ABITAZIONE - AMBITO DI APPLICAZIONE - LOCAZIONI PER IL SODDISFACIMENTO DI ESIGENZE TRANSITORIE | Ricorrenza di dette esigenze - Dichiarazione negoziale - Sufficienza - Simulazione - Onere probatorio del conduttore - Oggetto.
LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - IMMOBILI ADIBITI AD USO DI ABITAZIONE - AMBITO DI APPLICAZIONE - LOCAZIONI PER IL SODDISFACIMENTO DI ESIGENZE TRANSITORIE
Quando un contratto di locazione abitativa sia stipulato con la previsione di un uso transitorio, il conduttore che assuma la simulazione relativa per l'inesistenza, in concreto, della dedotta natura transitoria delle esigenze abitative, deve dimostrare che di tale inesistenza il locatore fosse consapevole, non potendo altrimenti rilevare contro il locatore né situazioni di fatto occultate dal locatore, né la riserva mentale di costui di non accettare la clausola. Nè occorre che l'esplicitato uso transitorio venga documentalmente circostanziato, essendo invece sufficiente (salva la prova contraria, da offrirsi dal conduttore) che esso sia stato affermato, corrispondendo a criteri di normalità che il contenuto negoziale dichiarato non sia difforme da quello effettivo.
Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 1 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 26 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)