Sez. 3, Sentenza n. 1288 del 30/01/2001 (Rv. 543536 - 01)
LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - IMMOBILI ADIBITI AD USO DI ABITAZIONE - AMBITO DI APPLICAZIONE - LOCAZIONI PER IL SODDISFACIMENTO DI ESIGENZE TRANSITORIE | Ricorrenza di dette esigenze - Dichiarazione negoziale - Sufficienza - Simulazione - Onere di allegazione del conduttore - Prova - Per testi e per presunzioni - Ammissibilità.
LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - IMMOBILI ADIBITI AD USO DI ABITAZIONE - AMBITO DI APPLICAZIONE - LOCAZIONI PER IL SODDISFACIMENTO DI ESIGENZE TRANSITORIE
Quando un contratto di locazione abitativa sia stipulato con la previsione di un uso transitorio, il conduttore che assuma la simulazione relativa per l'inesistenza, in concreto, della dedotta natura transitoria delle esigenze abitative, deve allegare e dimostrare che di tale inesistenza il locatore fosse consapevole e che il contratto effettivamente concluso integrava una locazione abitativa ordinaria e non transitoria; a tal fine non è necessario che l'uso transitorio venga documentalmente circostanziato, essendo invece sufficiente che esso sia stato affermato, e la relativa prova, data l'illeceità della clausola simulata, può essere data anche per testimoni e per presunzioni.
Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 1 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 26 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1417
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)