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Sez. L, Sentenza n. 3321 del 01/06/1984 (Rv. 435353 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ORARIO DI LAVORO - IN GENERE - LIMITAZIONI EX ART. 1 DEL R.D. N. 692 DEL 1923 - DIRIGENTI ED IMPIEGATI DI PRIMA CATEGORIA - CON FUNZIONI DIRIGENZIALI ESCLUSIONE - LIMITI - INQUADRAMENTO DEL LAVORATORE NELLA PRIMA CATEGORIA IMPIEGATIZIA SENZA FUNZIONI DIRETTIVE - CONSEGUENTE SVINCOLO DA UN ORARIO DI LAVORO - INAMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1984-06-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/435353-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ORARIO DI LAVORO - IN GENERE - LIMITAZIONI EX ART. 1 DEL R.D. N. 692 DEL 1923 - DIRIGENTI ED IMPIEGATI DI PRIMA CATEGORIA - CON FUNZIONI DIRIGENZIALI ESCLUSIONE - LIMITI - INQUADRAMENTO DEL LAVORATORE NELLA PRIMA CATEGORIA IMPIEGATIZIA SENZA FUNZIONI DIRETTIVE - CONSEGUENTE SVINCOLO DA UN ORARIO DI LAVORO - INAMMISSIBILITÀ.*

L'applicazione della limitazione di orario di lavoro, a norma dell'art. 1 R.d. 15 marzo 1923 n. 692, deve ritenersi esclusa nei confronti dei dirigenti e degli impiegati di prima categoria con funzioni dirigenziali, pur potendo la contrattazione collettiva fissare un normale orario di lavoro (con conseguente diritto al compenso per lavoro straordinario prestato) anche per tali categorie di lavoratori. Pertanto, il semplice inquadramento del lavoratore nella prima categoria impiegatizia, senza esplicazione di funzioni direttive, non è sufficiente al fine di ritenere tale lavoratore svincolato da un orario di lavoro. (V 4210/79, mass n 400726).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2108 CORTE COST., Regio Decr. Legge 15/03/1923 num. 692 art. 1 CORTE COST., Regio Decr. 10/09/1923 num. 1955 art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)