Sez. L, Sentenza n. 7767 del 19/12/1986 (Rv. 449736 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ORARIO DI LAVORO - LAVORO STRAORDINARIO - COMPENSO RELATIVO - DIRITTO DEI DIRIGENTI E DEGLI IMPIEGATI CON FUNZIONI DIRETTIVE - ESCLUSIONE - LIMITI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ORARIO DI LAVORO - LAVORO STRAORDINARIO - COMPENSO RELATIVO - DIRITTO DEI DIRIGENTI E DEGLI IMPIEGATI CON FUNZIONI DIRETTIVE - ESCLUSIONE - LIMITI.*
Benché per i dirigenti e gli impiegati con funzioni direttive non trovi applicazione la limitazione dell'orario di lavoro a norma dell'art. 1 RDL 15 marzo 1923 n. 692, tuttavia è possibile che la contrattazione collettiva introduca anche per tale personale (nella specie, un funzionario di un'impresa assicurativa) un orario normale di lavoro, con la conseguenza che il suo superamento nell'esecuzione della prestazione lavorativa dà diritto al compenso per il lavoro straordinario. (V 3321/84, mass n 435353; (V 2330/84, mass n 434364).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2108 CORTE COST., Regio Decr. Legge 15/03/1923 num. 692 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)