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Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 21375 del 15/09/2017 (Rv. 645921 - 02)

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE | Morte o perdita della capacità processuale della parte costituita – Comunicazione dell’evento interruttivo effettuata a mezzo PEC dal procuratore della parte interessata al difensore della controparte – Idoneità ai fini della conoscenza legale – Condizioni – Fondamento.
Stato
decisa il 2017-09-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/645921-02

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE

La comunicazione della dichiarazione dell’evento interruttivo del giudizio, effettuata mediante posta elettronica certificata dal difensore della parte interessata dallo stesso a quello della controparte, è equivalente, ai sensi dell’art. 48, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 82 del 2005, alla notificazione a mezzo posta ed è pertanto idonea, in mancanza di prova contraria, a dimostrare la conoscenza legale dell'evento da parte del destinatario.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 170, Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 305 CORTE COST., DPR 11/02/2005 num. 68 art. 4, DPR 11/02/2005 num. 68 art. 6, Decreto Legisl. 07/03/2005 num. 82 art. 48

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)