Sez. 3, Ordinanza n. 21146 del 22/06/2026 (Rv. 678752-01)
ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA E ASSICURAZIONE SOCIALE DEL DANNEGGIATO (RAPPORTO) | Assicurazione - Dichiarazione di abbandono di natante - Forma scritta - Necessità - Comunicazione via pec - Equipollenza. ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - AZIONE PER IL RISARCIMENTO DEI DANNI - RICHIESTA DI RISARCIMENTO ALL'ASSICURATORE (O IMPRESA DESIGNATA O INA) - IN GENERE - In genere.
ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA E ASSICURAZIONE SOCIALE DEL DANNEGGIATO (RAPPORTO)
In tema di assicurazione marittima, la notificazione alla compagnia assicuratrice della dichiarazione di abbandono della nave, avente necessaria forma scritta, quale requisito per il sorgere del diritto all'indennità per la perdita totale, ex art. 543 cod. nav., può essere effettuata direttamente dall'assicurato a mezzo PEC, trattandosi di modalità equipollente, ex art. 48 del d.lgs. n. 82 del 2005, alla notificazione a mezzo posta e idonea a realizzare lo scopo della effettiva conoscenza dell'atto da parte del destinatario.
Cod. Navig. art. 543, Decreto Legisl. 07/03/2005 num. 82 art. 48, Decreto Legisl. 07/03/2005 num. 82 art. 2 CORTE COST., Cod. Navig. art. 540
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)