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Sez. 1 - , Sentenza n. 26773 del 22/12/2016 (Rv. 642876 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - A MEZZO POSTA | Notificazione a mezzo PEC - Ricevuta di avvenuta consegna - Valore probatorio - Idoneità a dimostrare che il messaggio è pervenuto al destinatario fino a prova contraria - Fattispecie in tema di comunicazione della data di fissazione dell'udienza in Cassazione.
Stato
decisa il 2016-12-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/642876-01

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - A MEZZO POSTA

A seguito delle modifiche al processo civile apportate dall’art. 16, comma 4, del d.l. n. 179 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 221 del 2012, le comunicazioni e notificazioni a cura della cancelleria si effettuano, per via telematica, all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) del destinatario e la trasmissione del documento informatico, equivalente alla notificazione a mezzo posta, si intende perfezionata, con riferimento alla data ed all’ora della sua ricezione, quando la stessa sia avvenuta in conformità alle disposizioni di cui al d.P.R. n. 68 del 2005, il cui art. 6 stabilisce che il gestore della PEC utilizzata dal destinatario deve fornire al mittente, presso il suo indirizzo elettronico, la cd. ricevuta di avvenuta consegna (RAC), che costituisce, quindi, il documento idoneo a dimostrare, fino a prova del contrario, che il messaggio informatico è pervenuto nella casella di posta elettronica del destinatario. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto valida ed efficace la comunicazione alle parti della data di fissazione dell’udienza in Cassazione effettuata dalla cancelleria a mezzo PEC e, conseguentemente, non meritevole di accoglimento l’istanza di rinvio formulata da una delle parti).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 377 com. 2 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 378, Decreto Legge 18/10/2012 num. 179 art. 16 com. 4 CORTE COST., Legge 17/12/2012 num. 221 CORTE COST., Decr. Minist. Grazia e Giustizia 21/02/2011 num. 44 art. 16, Decreto Legisl. 07/03/2005 num. 82 art. 45, Decreto Legisl. 07/03/2005 num. 82 art. 48, DPR 11/02/2005 num. 68 art. 6

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)