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Sez. 1, Sentenza n. 2458 del 15/03/1994 (Rv. 485719 - 01)

Procedimento civile - Interruzione del processo - In genere | Estratto della sentenza dichiarativa di fallimento - Copia - Procuratore della parte dichiarata fallita - Produzione in udienza con l'astensione da qualsiasi attività difensiva - Dichiarazione dell'evento risultante del documento - Equipollenza.
Stato
decisa il 1994-03-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/485719-01

Procedimento civile - Interruzione del processo - In genere

Ai fini dell'interruzione del processo, la produzione in udienza da parte del procuratore di copia dell'estratto della sentenza dichiarativa del fallimento del suo assistito, con la contestuale astensione dallo svolgimento di qualsiasi attività difensiva, equivale alla dichiarazione dell'evento risultante dal documento (ai sensi dell'art. 300, comma primo, cod. proc. civ.), a meno che la documentazione non venga prodotta per altri scopi (ad esempio, per il rinvio dell'udienza).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)