Sez. 1, Sentenza n. 782 del 22/01/1993 (Rv. 480407 - 01)
Procedimento civile - Interruzione del processo - In genere | Società commerciale - Avvenuta estinzione per incorporazione o fusione - Dichiarazione nella sola comparsa conclusionale - Effetti - Processo - Interruzione - Esclusione.
Procedimento civile - Interruzione del processo - In genere
La dichiarazione, da parte del procuratore, di uno degli eventi che, a norma dell'art. 300 cod. proc. civ., comportano l'interruzione del processo, deve essere finalizzata al conseguimento di tale effetto, il quale, pertanto, non si verifica, se la dichiarazione stessa è stata resa per uno scopo meramente informativo, in difetto del detto elemento intenzionale o dei necessari requisiti formali - quali la formulazione in udienza o in atto notificato alle altre parti - e senza astensione dall'attività difensiva. Ne consegue che non determina interruzione del processo la dichiarazione di avvenuta estinzione per incorporazione o fusione di una società commerciale, che risulti soltanto dalla comparsa conclusionale depositata, che costituisce un tipico atto difensivo non equiparabile alla dichiarazione resa in udienza o alle notificazioni con le suddette finalità.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 299, Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)