Sez. 1, Sentenza n. 6517 del 03/07/1998 (Rv. 516928 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - PERDITA DELLA CAPACITÀ PROCESSUALE DI UNA DELLE PARTI | Fallimento della parte - Dichiarazione del procuratore costituito - Contenuto - Comunicazione in udienza e contestuale prospettazione della eventuale volontà del curatore di proseguire il procedimento - Conseguente interruzione del processo - Configurabilità.
PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - PERDITA DELLA CAPACITÀ PROCESSUALE DI UNA DELLE PARTI
La comunicazione in udienza, da parte del procuratore costituito, del fallimento della parte da lui rappresentata, e la contestuale prospettazione della eventualità che il giudizio possa essere proseguito dal curatore del fallimento è causa di interruzione del processo, a prescindere dalla natura (negoziale o di dichiarazione di scienza) di tale comunicazione, poiché il conferimento, ad un atto processuale, del suo contenuto legalmente determinato ne comporta la produzione "ope legis" dei relativi effetti, indipendentemente dall'intenzione o dalle motivazioni del soggetto che esegue la dichiarazione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)