Sez. U, Sentenza n. 9591 del 13/06/2012 (Rv. 622636 - 01)
ACQUE - OPERE IDRAULICHE, DI BONIFICA E DERIVAZIONE E UTILIZZAZIONE DELLE ACQUE - DANNI | Consorzio di bonifica - Manutenzione di canale - Esercizio di fatto - Conseguenze - Responsabilità per difetto di manutenzione - Sussistenza - Fondamento.
ACQUE - OPERE IDRAULICHE, DI BONIFICA E DERIVAZIONE E UTILIZZAZIONE DELLE ACQUE - DANNI
Il consorzio di bonifica che provveda di fatto, pur non essendovi tenuto, alla manutenzione di un canale (nella specie, colatore di bonifica) assume la custodia e la gestione del corso d'acqua e ne risponde, a seconda della concreta situazione, ai sensi dell'art. 2051 o dell'art. 2043 cod. civ., dovendo, a tale titolo, risarcire i danni cagionati da difetto di manutenzione (nella specie, danni da esondazione per intasamento del canale).
Riferimenti normativi: Regio Decr. 13/02/1933 num. 215 art. 13, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2051 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)