Sez. U, Sentenza n. 5394 del 09/03/2007 (Rv. 595857 - 01)
ACQUE - OPERE IDRAULICHE, DI BONIFICA E DERIVAZIONE E UTILIZZAZIONE DELLE ACQUE - DANNI | Consorzi di bonifica - Manutenzione di fatto di un canale in assenza di obbligo giuridico - Danni - Risarcimento - Obbligazione - Sussistenza.
ACQUE - OPERE IDRAULICHE, DI BONIFICA E DERIVAZIONE E UTILIZZAZIONE DELLE ACQUE - DANNI
Qualora un consorzio di bonifica abbia di fatto provveduto, pur non essendo gravato dal relativo obbligo, alla manutenzione di un canale (nella specie, pedemontano), assumendo così la custodia e la gestione del corso d'acqua, sullo stesso grava anche la relativa responsabilità e quindi l'obbligo di risarcire i danni derivanti da difetto di manutenzione.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)