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Sez. U, Sentenza n. 5394 del 09/03/2007 (Rv. 595857 - 01)

ACQUE - OPERE IDRAULICHE, DI BONIFICA E DERIVAZIONE E UTILIZZAZIONE DELLE ACQUE - DANNI | Consorzi di bonifica - Manutenzione di fatto di un canale in assenza di obbligo giuridico - Danni - Risarcimento - Obbligazione - Sussistenza.
Stato
decisa il 2007-03-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/595857-01

ACQUE - OPERE IDRAULICHE, DI BONIFICA E DERIVAZIONE E UTILIZZAZIONE DELLE ACQUE - DANNI

Qualora un consorzio di bonifica abbia di fatto provveduto, pur non essendo gravato dal relativo obbligo, alla manutenzione di un canale (nella specie, pedemontano), assumendo così la custodia e la gestione del corso d'acqua, sullo stesso grava anche la relativa responsabilità e quindi l'obbligo di risarcire i danni derivanti da difetto di manutenzione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)