Sez. 6, Sentenza n. 204 del 03/02/1968 Ud. (dep. 11/03/1968) Rv. 107154 - 01
SENTENZA PENALE -RELAZIONE TRA LA SENTENZA E L'ACCUSA CONTESTATA - FATTO DIVERSO - TRASMISSIONE DEGLI ATTI AL PM - DA PARTE DEL GIUDICE DI APPELLO - RICORSO PER CASSAZIONE -INAMMISSIBILITA.*
SENTENZA PENALE -RELAZIONE TRA LA SENTENZA E L'ACCUSA CONTESTATA - FATTO DIVERSO - TRASMISSIONE DEGLI ATTI AL PM - DA PARTE DEL GIUDICE DI APPELLO - RICORSO PER CASSAZIONE -INAMMISSIBILITA.*
Non e ricorribile per Cassazione, per il principio della tassativita delle impugnazioni, il provvedimento (ordinanza o sentenza) con cui, ai sensi dell'ultimo comma dell'art.477 cod. proc.pen., il giudice dell'appello da atto essere risultato nel dibattimento che il fatto e diverso da quello enunciato nell'atto di contestazione dell'accusa, annulla la sentenza di primo grado e dispone la trasmissione degli Atti al PM. Trattasi infatti di un provvedimento che ha un contenuto meramente processuale ed ordinatorio e che non lede, anzi ripristina i diritti della difesa, si da non poter rientrare tra i provvedimenti impugnabili ai sensi dell'art.111 della Costituzione. (Conf.104689, anno 1967, ed ivi citate).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 477 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)