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Sez. 3, Sentenza n. 6934 del 05/07/1999 (Rv. 528291 - 01)

NOTARIATO - DISCIPLINA (SANZIONI DISCIPLINARI) DEI NOTAI - SANZIONI PER LE CONTRAVVENZIONI E VIOLAZIONI - SOSPENSIONE | Repertorio non vidimato - Ricevimento di atti - Conseguenze - Irrogazione della sanzione per omessa tenuta del repertorio - Configurabilità - Annotazione successiva - Conseguenze - Illegittimità costituzionale della norma per irragionevolezza rispetto all'ammenda per l'omessa annotazione a repertorio - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 1999-07-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/528291-01

NOTARIATO - DISCIPLINA (SANZIONI DISCIPLINARI) DEI NOTAI - SANZIONI PER LE CONTRAVVENZIONI E VIOLAZIONI - SOSPENSIONE

La sanzione della sospensione, ai sensi dell'art. 138 n. 4 legge 16 febbraio 1913 n. 89, per il notaio che riceve atti prima della vidimazione del repertorio, annotandoli successivamente su di esso, non viola il principio di ragionevolezza, nel triplice aspetto di uguaglianza, razionalità e giustizia, e quindi è manifestamente infondata la relativa eccezione di illegittimità costituzionale, rispetto alla meno grave sanzione dell'ammenda, prevista dall' art. 137 della stessa legge, per l'omessa annotazione di un atto a repertorio perché quest'ultima condotta presuppone la disponibilità di un repertorio regolarmente tenuto, mentre la prima infrazione è costituita dall'omessa tenuta del repertorio, di cui la mancata tempestiva annotazione è una conseguenza, che, se poi eliminata dalla sua esecuzione, non esclude l'illecito, ormai perfezionato, potendo influire soltanto sulla concessione delle attenuanti generiche e sull'entità della sanzione.

Riferimenti normativi: Legge 16/02/1913 num. 89 art. 62, Legge 16/02/1913 num. 89 art. 64, Legge 16/02/1913 num. 89 art. 137 CORTE COST., Legge 16/02/1913 num. 89 art. 138, Costituzione art. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)