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Sez. 3, Sentenza n. 3660 del 20/02/2006 (Rv. 591194 - 01)

NOTARIATO - DISCIPLINA (SANZIONI DISCIPLINARI) DEI NOTAI - SANZIONI PER LE CONTRAVVENZIONI E VIOLAZIONI - IN GENERE | Ricezione di atti anteriormente alla numerazione e vidimazione del repertorio - Annotazione successiva su di esso - Condotta identica all'omessa tenuta del repertorio - Conseguenze - Costituzionalità dell'applicazione della sanzione prevista dall'art. 138 n. 4 legge 89/1913 - Rilevanza della annotazione tardiva - Cessazione dell'illecito - Sostituzione della pena della sospensione con quella meno grave dell'ammenda ai sensi dell'art. 16 r.d. n. 1324 del 1923 - Ammissibilità - Condizioni.
Stato
decisa il 2006-02-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/591194-01

NOTARIATO - DISCIPLINA (SANZIONI DISCIPLINARI) DEI NOTAI - SANZIONI PER LE CONTRAVVENZIONI E VIOLAZIONI - IN GENERE

Non è incostituzionale l'applicazione della sanzione prevista dall'art. 138 n. 4 legge n. 89 del 1913 al notaio per aver ricevuto atti anteriormente alla numerazione e vidimazione del repertorio, ancorché successivamente annotati su di esso, in quanto la condotta è identica al caso di omessa tenuta del repertorio, mentre l'annotazione tardiva determina soltanto la cessazione della condotta vietata. A tale stregua il comportamento nelle dette ipotesi si presenta oggettivamente diverso, e diverse possono essere le circostanze in cui esso è mantenuto nonché la sua gravità, dal giudice valutabili anche ai fini della sostituzione della pena della sospensione con quella meno grave dell'ammenda ai sensi dell'art. 16 r.d. n. 1324 del 1923.

Riferimenti normativi: Legge 16/02/1913 num. 89 art. 62, Legge 16/02/1913 num. 89 art. 64, Legge 16/02/1913 num. 89 art. 138, Legge 16/02/1913 num. 89 art. 144, Regio Decr. Legge 17/05/1923 num. 1324 art. 16, Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 25

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)