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Sez. 3, Sentenza n. 14238 del 17/12/1999 (Rv. 532325 - 01)

NOTARIATO - DISCIPLINA (SANZIONI DISCIPLINARI) DEI NOTAI - SANZIONI PER LE CONTRAVVENZIONI E VIOLAZIONI - IN GENERE | Ricezione atti anteriormente alla numerazione e vidimazione del repertorio - Annotazione successiva su di esso - Condotta identica all'omessa tenuta del repertorio - Conseguenze - Costituzionalità dell'applicazione della sanzione prevista dall'art. 138 n. 4 legge 89/1913 - Rilevanza della annotazione tardiva - Cessazione dell'illecito e valutazione per la concedibilità delle attenuanti.
Stato
decisa il 1999-12-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/532325-01

NOTARIATO - DISCIPLINA (SANZIONI DISCIPLINARI) DEI NOTAI - SANZIONI PER LE CONTRAVVENZIONI E VIOLAZIONI - IN GENERE

Non è incostituzionale l'applicazione della sanzione prevista dall'art. 138 n. 4 legge 16 febbraio 1913 n. 89 al notaio per aver ricevuto atti anteriormente alla numerazione e vidimazione del repertorio, ancorché successivamente annotati su di esso, perché la condotta è identica al caso di omessa tenuta del repertorio, mentre l'annotazione tardiva determina soltanto la cessazione della condotta vietata e costituisce comportamento suscettivo di valutazione per la concessione delle attenuanti, ai sensi dell'art. 144 della medesima legge.

Riferimenti normativi: Legge 16/02/1913 num. 89 art. 62, Legge 16/02/1913 num. 89 art. 64, Legge 16/02/1913 num. 89 art. 138, Legge 16/02/1913 num. 89 art. 144, Costituzione art. 3 CORTE COST., Regio Decr. Legge 17/05/1923 num. 1324 art. 16

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)