Sez. 2, Sentenza n. 21683 del 09/10/2006 (Rv. 592269 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - OPPOSIZIONE DI TERZO - IN GENERE | Oggetto - Impugnazione di delibera assembleare condominiale fondata su sentenza passata in giudicato - Condizioni di legittimità per la sua proposizione - Evocazione in giudizio di tutti i litisconsorti partecipanti al giudizio - Necessità.
IMPUGNAZIONI CIVILI - OPPOSIZIONE DI TERZO - IN GENERE
Il giudicato è intangibile finché la sentenza, già passata in giudicato, non venga dichiarata nulla a seguito dell'instaurazione del giudizio di opposizione di terzo ex art. 404, comma primo, cod. proc. civ. correttamente instaurato, che presuppone l'evocazione in giudizio di tutti coloro che sono stati parti nel giudizio in cui è avvenuta la violazione del principio del contraddittorio e, in particolare - quanto all'impugnazione di sentenza emessa in tema di revisione di tabelle millesimali condominiali - con la chiamata in giudizio di tutti i singoli condomini e non del condominio, in persona del suo amministratore.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 101, Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 404 com. 1 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1137 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)