diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 3944 del 02/07/1998 Cc. (dep. 12/09/1998) Rv. 211327 - 01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Liberazione anticipata - Condizioni - Stato detentivo dell'istante - Necessità - Significato - Fattispecie.
Stato
decisa il 1998-07-02
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/211327-01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)

Ai fini dell'ammissibilità della domanda di liberazione anticipata, lo stato detentivo del condannato deve sussistere solo inizialmente, e cioè all'atto della presentazione della domanda, non richiedendosi che esso permanga al momento della decisione. (Fattispecie nella quale il condannato aveva ottenuto l'affidamento in prova al servizio sociale nelle more della decisione sull'istanza di liberazione anticipata e il tribunale di sorveglianza aveva ritenuto quest'ultima inammissibile, per sopravvenuta carenza di interesse; la S.C., nell'enunciare il principio di cui in massima, ha censurato l'operato del giudice di merito, sottolineando la configurabilità di un concreto interesse del condannato al conseguimento della liberazione anticipata, incidente sulla durata del periodo di affidamento).

Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 54 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)