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Sez. 1, Sentenza n. 6375 del 13/11/1997 Cc. (dep. 19/02/1998) Rv. 209785 - 01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Liberazione anticipata - Condizioni - Attualità dello stato detentivo - Necessità - "Ratio" - Conseguenze.
Stato
decisa il 1997-11-13
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/209785-01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)

La liberazione anticipata presuppone un rapporto esecutivo in atto, a seguito di esecuzione di un ordine di carcerazione o di volontaria costituzione su ingiunzione del P.M., oppure di automatica trasformazione della custodia cautelare (anche sotto forma di arresti domiciliari) in espiazione di pena per effetto del passaggio in giudicato della condanna. Invero, l'istituto è fondato su uno stretto e indissolubile collegamento tra osservazione-trattamento-partecipazione all'opera rieducativa e riconoscimento premiale, finalizzati al reinserimento del condannato nella società, attività e scopi concepibili soltanto in regime detentivo. Ne consegue l'impossibilità di richiedere il beneficio quando il soggetto, dopo un periodo di custodia cautelare, si trovi in stato di libertà.

Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 54 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)