Sez. 1, Sentenza n. 3005 del 28/04/1997 Cc. (dep. 05/06/1997) Rv. 207678 - 01
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Liberazione anticipata - Concessione - Presupposto dello stato detentivo del condannato - Valenza assoluta - Esclusione - Ragione.
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)
Il principio secondo il quale la liberazione anticipata presuppone, come condizione necessaria per la sua applicazione, uno stato di detenzione in atto, non va inteso con valore assoluto e generalizzato, ma vale esclusivamente con riguardo ai casi in cui il condannato abbia espiato interamente la pena e intenda imputare tale beneficio ad altri fini. Pertanto, è ammissibile la richiesta del beneficio della liberazione anticipata avanzata da un condannato il quale, dopo aver trascorso un notevole periodo in stato di custodia cautelare ed essendo stato scarcerato, non abbia ancora iniziato la pena residua. (In motivazione, la S.C. ha posto in rilievo l'incongruità di una soluzione interpretativa rigoristica di segno opposto, che potrebbe condurre a un obbligatorio ritorno in carcere anche di chi abbia da espiare, come pena residua, un periodo di detenzione completamente assorbito dall'eventuale concessione del beneficio in rapporto alla pregressa detenzione).
Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 54 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)