Sez. U, Sentenza n. 2148 del 21/02/1992 (Rv. 475861 - 01)
Acque - Competenza e giurisdizione - In genere | Fornitura d'acqua nei confronti dell'utente privato - Interruzione da parte del Comune - All'infuori di scelte autoritative rivolte al soddisfacimento di interessi pubblici - Lesione di un diritto soggettivo - Configurabilità - Tutela - Ricorso al giudice ordinario ex art. 700 cod.proc.civ. per ottenere in via d'urgenza il ripristino della fornitura - Ammissibilità.
Acque - Competenza e giurisdizione - In genere
L'interruzione della fornitura d'acqua nei confronti dell'utente privato, che venga attuata dal Comune all'infuori di scelte autoritative rivolte al soddisfacimento di interessi pubblici, si esaurisce in un'attività materiale, lesiva delle posizioni di diritto soggettivo di detto utente, e, pertanto, è denunciabile davanti al giudice ordinario, anche al fine del conseguimento in via d'urgenza (art. 700 cod.proc.civ.) di un ordine di ripristino della fornitura medesima.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 700 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 2 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 4 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)