Sez. U, Sentenza n. 752 del 25/10/1999 (Rv. 530769 - 01)
COMUNE - FUNZIONI DEL COMUNE - SERVIZI PUBBLICI - ACQUEDOTTI E FOGNATURE | Fornitura dell'acqua potabile per uso domestico - Canone - Controversie sulla sua misura - Giurisdizione ordinaria e amministrativa - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza - Competenza del Tribunale regionale delle acque pubbliche - Esclusione.
COMUNE - FUNZIONI DEL COMUNE - SERVIZI PUBBLICI - ACQUEDOTTI E FOGNATURE
Alla stregua del criterio del c.d. petitum sostanziale, secondo cui ai fini del riparto della giurisdizione fra giudice ordinario e giudice amministrativo deve aversi riguardo ai fatti indicati a sostegno della domanda, la controversia con la quale un utente contesti la misura del canone dovuto ad un comune per la somministrazione dell'acqua per uso domestico (nella specie in regime di monopolio), appartiene alla giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria e non a quella del giudice amministrativo, configurandosi la posizione dell'utente in termini di diritto soggettivo, per essere in contestazione soltanto il quantum del canone. Detta controversia non è, peraltro, riconducibile all'ambito della competenza del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche, in quanto non rientra in alcune delle ipotesi previste dall'art. 140 del T.U. n. 1775 del 1933 (sulla base di tale principio le Sezioni Unite hanno cassato con rinvio la sentenza del giudice di pace che aveva dichiarato la giurisdizione del giudice amministrativo ed hanno nel contempo rigettato il ricorso incidentale condizionato con cui il Comune aveva sostenuto la competenza del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche).
Riferimenti normativi: Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 2 CORTE COST., Regio Decr. 11/12/1933 num. 1775 art. 140
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)