Sez. L, Sentenza n. 5370 del 01/06/1998 (Rv. 515978 - 01)
STAMPA - GIORNALISTA - IN GENERE | Attività giornalistica - Nozione - Requisiti.
STAMPA - GIORNALISTA - IN GENERE
Può qualificarsi come giornalistica l'opera svolta in favore di editori di quotidiani e periodici, di agenzie d'informazione o di emittenti televisive, ove esplicata con energie prevalentemente intellettuali e consistente nella raccolta, elaborazione o commento della notizia destinata a formare oggetto di comunicazione di massa; tale opera si distingue da quelle collaterali o ausiliarie per la creatività, ossia per la presenza, nella manifestazione del pensiero finalizzata all'informazione, di un apporto soggettivo e inventivo, secondo i criteri desumibili anche dall'art. 2575 cod. civ. e dall'art. 1 legge n. 633 del 1941 in materia di protezione delle opere dell'ingegno, letterarie e artistiche.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2575, Legge 03/02/1963 num. 69 CORTE COST., Legge 22/04/1941 num. 633 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)