Sez. 3, Sentenza n. 5377 del 06/10/1988 (Rv. 460017 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - ECCEZIONI - NUOVE - ECCEZIONI DI COMPENSAZIONE - FORMULAZIONE PER LA PRIMA VOLTA IN APPELLO - AMMISSIBILITÀ - LIMITI.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - ECCEZIONI - NUOVE - ECCEZIONI DI COMPENSAZIONE - FORMULAZIONE PER LA PRIMA VOLTA IN APPELLO - AMMISSIBILITÀ - LIMITI.*
L'eccezione di compensazione, costituendo un'eccezione in senso proprio, è proponibile per la prima volta in appello, con lo stesso atto di impugnazione che segna i limiti del giudizio di secondo grado, perché essa, pur ampliando l'oggetto della controversia con l'introduzione di un altro rapporto giuridico in via riconvenzionale, tende esclusivamente a paralizzare gli effetti giuridici della pretesa vantata dall'attore. (Conf 3849/85, mass n 441427; (Conf 2218/78, mass n 391609).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1241, Cod. Proc. Civ. art. 345
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)