Sez. 2, Sentenza n. 8663 del 25/06/2001 (Rv. 547715 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - ECCEZIONI - NUOVE | Eccezione di compensazione - Formulazione per la prima volta in appello - Ammissibilità.
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - ECCEZIONI - NUOVE
L'eccezione di compensazione, costituendo un'eccezione in senso proprio, è proponibile per la prima volta anche in appello, con lo stesso atto di impugnazione che segna i limiti del giudizio di secondo grado pur se amplia l'oggetto della controversia, perché essa tende esclusivamente a paralizzare in tutto o in parte la domanda avversaria.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1241, Cod. Proc. Civ. art. 345
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)