Sez. 2, Sentenza n. 3849 del 27/06/1985 (Rv. 441427 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELLA OBBLIGAZIONE (MODI DI) - COMPENSAZIONE - IN GENERE - ECCEZIONE DI COMPENSAZIONE - DEDUCIBILITÀ - IN PRIMO GRADO - IN APPELLO - LIMITI.*
OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELLA OBBLIGAZIONE (MODI DI) - COMPENSAZIONE - IN GENERE - ECCEZIONE DI COMPENSAZIONE - DEDUCIBILITÀ - IN PRIMO GRADO - IN APPELLO - LIMITI.*
L'eccezione di compensazione, in quanto eccezione in senso proprio, è dal convenuto deducibile, ai sensi dell'art. 184 cod. proc. civ., anche dopo la comparsa di risposta, sino alla precisazione delle conclusioni di primo grado, e, non soggiacendo alla preclusione stabilita dall'art. 345 cod. proc. civ., che colpisce soltanto le domande nuove, può anche essere formulata per la prima volta nel giudizio di appello, ferma peraltro per l'appellante la necessità di proporre l'eccezione con lo stesso atto d'impugnazione, che segna i limiti del dibattito in secondo grado. (V 3834/83, mass n 428755; (V 6394/81, mass n 417192).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1241, Cod. Proc. Civ. art. 167 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 184 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 342, Cod. Proc. Civ. art. 345
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)