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Sez. L, Sentenza n. 3901 del 12/04/1991 (Rv. 471650 - 01)

Lavoro - Lavoro subordinato - Retribuzione - Cassa integrazione guadagni | Divieto di svolgimento di altre attività remunerate da parte del lavoratore - Riferimento ad attività subordinate ed autonome - Violazione - Conseguenze - Fattispecie.
Stato
decisa il 1991-04-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/471650-01

Lavoro - Lavoro subordinato - Retribuzione - Cassa integrazione guadagni

La norma che vieta lo svolgimento di altre attività remunerate al lavoratore che fruisce del trattamento di integrazione salariale, prevista originariamente per la Cassa Integrazione Guadagni ordinaria dall'art. 3, secondo comma, del decreto legge lgt. 9 novembre 1945 n. 788, recepita per la C.I.G. straordinaria dall'art. 2 della legge 5 novembre 1968 n. 115, e contenuta anche nella successiva legge 20 maggio 1988 n. 160 (art. 8) trova applicazione per gli operai e per gli impiegati e riguarda, in relazione alle finalità di tale disciplina, le attività di lavoro sia subordinato che autonomo; la violazione di tale divieto può concretare un inadempimento contrattuale di gravità tale da pregiudicare l'elemento della fiducia che caratterizza il rapporto di lavoro subordinato. (In base a tale principio, la S.C. ha confermato la decisione dei giudici di merito che aveva ravvisato gli estremi della giusta causa di licenziamento, tenuto conto delle circostanze del caso concreto, in relazione allo svolgimento di un'attività continuativa di lavoro autonomo in violazione del suddetto divieto).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST., Decr. Legge Luogoten. 09/11/1945 num. 788 art. 3, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3, Legge 05/11/1968 num. 1115 art. 2 CORTE COST., Legge 20/05/1988 num. 160 art. 8

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)