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Sez. L, Sentenza n. 2788 del 26/02/2001 (Rv. 544203 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI | Art. 8, comma quarto, D.L. n. 86 del 1988, conv. in legge n. 160 del 1988 - Incompatibilità tra trattamento di integrazione salariale e attività di lavoro autonomo anche se priva di copertura assicurativa obbligatoria - Questione di legittimità costituzionale - Manifesta infondatezza.
Stato
decisa il 2001-02-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/544203-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, comma quarto, del D.L. n. 86 del 1988, convertito nella legge n. 160 del 1988, impugnato, in riferimento agli artt. 3 e 38, comma secondo, Cost., nella parte in cui prevede la perdita del trattamento di integrazione salariale per effetto dello svolgimento di attività di lavoro autonomo anche nell'ipotesi in cui la prestazione di lavoro autonomo non dia vita ad una forma di tutela previdenziale obbligatoria. Va, infatti, osservato che la normativa impugnata - sempre perfettibile - può allo stato non considerarsi in contrasto con i parametri invocati, in quanto lo svolgimento di una attività autonoma deve imputarsi alla libera determinazione del soggetto interessato cui spetta, quindi, il compito di operare le opportune valutazioni.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)