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Sez. L, Sentenza n. 2788 del 26/02/2001 (Rv. 544202 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI | Svolgimento di attività di lavoro autonomo - Incompatibilità con il trattamento di integrazione salariale - Sussistenza - Non ricomprensione della suddetta attività nello schema contrattuale previsto dagli artt. 2222 e ss. e 2230 e ss. cod. civ. - Irrilevanza - Mancata copertura assicurativa obbligatoria dell'attività stessa - Ininfluenza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2001-02-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/544202-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI

In tema di trattamento CIGS, dalla "ratio" dell'art. 8, commi quarto e quinto, del D.L. n. 86 del 1988, convertito nella legge n. 160 del 1988, si desume l'incompatibilità del trattamento di integrazione guadagni con qualunque attività di lavoro autonomo (oltre che subordinato), ancorché non rientrante nello schema "contrattuale" di cui agli artt. 2222 e ss. e 2230 e ss. cod. civ. e ancorché tale attività di lavoro autonomo non comporti una contestuale tutela previdenziale di natura obbligatoria. (Fattispecie relativa allo svolgimento, da parte di un lavoratore in CIGS, dell'attività di Vice Presidente della Cassa di risparmio di Gorizia, attività qualificata in sentenza - in conformità con la sentenza impugnata - di lavoro autonomo e non come un incarico onorario).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2222, Cod. Civ. art. 2230, Decreto Legge 21/03/1988 num. 86 art. 8 CORTE COST., Legge 20/05/1988 num. 160 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)