Sez. L, Sentenza n. 1261 del 13/03/1978 (Rv. 390613 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - INCIDENTALE - MOTIVI DI IMPUGNAZIONE - OMESSA ESPOSIZIONE NELLA MEMORIA DI COSTITUZIONE - MANCATA TEMPESTIVA NOTIFICAZIONE DELLA MEMORIA STESSA ALLA CONTROPARTE - DECADENZA DAL DIRITTO DI IMPUGNAZIONE INCIDENTALE.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - INCIDENTALE - MOTIVI DI IMPUGNAZIONE - OMESSA ESPOSIZIONE NELLA MEMORIA DI COSTITUZIONE - MANCATA TEMPESTIVA NOTIFICAZIONE DELLA MEMORIA STESSA ALLA CONTROPARTE - DECADENZA DAL DIRITTO DI IMPUGNAZIONE INCIDENTALE.*
La mancata esposizione nella memoria di Costituzione dei motivi specifici, su cui si fonda l'impugnazione da parte dell'appellante incidentale nel processo del lavoro, e la mancata notifica alla controparte della memoria stessa almeno dieci giorni prima della udienza di discussione, a norma dell'art 436, secondo comma, cod proc civ, comporta la decadenza dal diritto di appellare, poiche la citata disposizione dell'art 436 serve ad assicurare il diritto di difesa dell'appellante principale.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 436, Legge 11/08/1973 num. 533 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)