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Sez. L, Sentenza n. 303 del 14/01/1983 (Rv. 425114 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - INCIDENTALE - MEMORIA DI COSTITUZIONE CONTENENTE TALE APPELLO - NOTIFICAZIONE - OMISSIONE - CONSEGUENZA.*
Stato
decisa il 1983-01-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/425114-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - INCIDENTALE - MEMORIA DI COSTITUZIONE CONTENENTE TALE APPELLO - NOTIFICAZIONE - OMISSIONE - CONSEGUENZA.*

La mancata notificazione alla controparte della memoria di Costituzione contenente l'appello incidentale nel termine stabilito dall'art. 436 cod. proc. civ. comporta la decadenza del diritto ad appellare, in quanto tale sanzione è espressamente comminata non soltanto per la mancata proposizione dell'appello incidentale con la memoria di Costituzione, ma anche per la mancata notificazione della stessa nel termine stabilito. (Conf 1126/80, mass n 404614; (Conf 1261/78, mass n 390613).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 436

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)