Sez. 3, Sentenza n. 15882 del 17/07/2007 (Rv. 598655 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - RESPONSABILITÀ AGGRAVATA - IN GENERE | Regolamentazione esclusiva della responsabilità processuale - Configurabilità - Competenza funzionale del giudice della causa del merito - Sussistenza.
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - RESPONSABILITÀ AGGRAVATA - IN GENERE
La domanda di danni ex art. 96 cod. proc. civ., deve essere fatta valere nel giudizio in cui sono stati causati e non in sede di ricorso per cassazione, rientrando il relativo potere nella competenza funzionale e inderogabile di quel giudice.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 96 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)