Sez. 2, Sentenza n. 1763 del 17/06/1974 (Rv. 369944 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - RESPONSABILITA AGGRAVATA - IN GENERE - DECISIONE SULL'AN E SUL QUANTUM - COMPETENZA FUNZIONALE DEL GIUDICE DELLA RELATIVA CAUSA DI MERITO - INDEROGABILITA - FATTISPECIE.*
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - RESPONSABILITA AGGRAVATA - IN GENERE - DECISIONE SULL'AN E SUL QUANTUM - COMPETENZA FUNZIONALE DEL GIUDICE DELLA RELATIVA CAUSA DI MERITO - INDEROGABILITA - FATTISPECIE.*
La statuizione sul risarcimento dei danni da responsabilita processuale aggravata ai sensi dell'art 96 cod proc civ deve essere pronunciata per quanto concerne sia l'an sia il quantum dal giudice investito della causa dal cui esito si pretenda dedurre l'insorgenza della responsabilita e del danno; detto giudice ha, al riguardo, una Competenza funzionale inderogabile, fondata su ragioni di connessione necessaria tra giudizi. (nella fattispecie, la Corte di Cassazione ha affermato il principio di cui sopra ritenendo che la liquidazione di detto danno da parte di giudice diverso da quello funzionalmente competente debba essere esclusa anche per le ipotesi in cui non vi sia stata una pronuncia di rigetto - esplicita od implicita - della domanda limitata all'an da parte del giudice funzionalmente competente, ovvero, inversamente, vi sia stato un accoglimento od una omessa pronuncia su tale domanda da parte del medesimo giudice). (Conf 3402'72, mass n 361262; 3378'68, mass n 336422).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 96 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)